20 settembre 2012

Riforma Fornero e sospensione mutui: nuove condizioni per la domanda

Che la riforma del lavoro studiata dal Ministro Elsa Fornero sia oggetto di contestazioni fortissime lo sappiamo bene tutti! Tuttavia vi è una interessante novità che merita di essere diffusa maggiormente sui mass media, una notizia che dovrebbe interessare molti e che di certo presterà il fianco a diverse analisi e critiche: è stata infatti modificata la disciplina che consente la sospensione del pagamento del mutuo sulla prima casa per chi rimane disoccupato (ma anche per altre cause).
Iniziamo subito col dire che la sospensione della rata del mutuo si può richiedere solo per i mutui acquisto prima casa, sotto certi precisi criteri riguardanti il reddito ISEE nonché la tipologia di immobile acquistato, l’ importo e la durata del mutuo; la Riforma Fornero è andata ad incidere però sulle condizioni, sugli eventi che possono far scattare la possibilità di domanda di sospensione (togliendone alcune) e anche le garanzie necessarie da fornire agli istituti di credito da parte del mutuatario richiedente: ora sono nulle e chi rimane disoccupato non ne deve fornire in quanto sarà il Fondo di Solidarietà, istituito proprio per tale finalità già alcuni anni fa, a coprire la quota interessi che continua a maturare durante la sospensione.


Appunto le condizioni che rendono possibile la domanda sono diverse rispetto all’ originario impianto del 2008:
  • prima si poteva richiedere la sospensione del mutuo in caso di perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato o fine del contratto di lavoro parasubordinato (o assimilato) senza aver trovato una nuova occupazione nei tre mesi successivi, decesso o sopravvenienza di condizioni di non autosufficienza di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dell’intero nucleo convivente, spese mediche (o per assistenza domiciliare) documentate non inferiori a 5mila euro, spese di manutenzione o ristrutturazione (assolutamente necessarie) sempre per importi non inferiori a 5mila euro, aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25%, in caso di pagamenti semestrali, e del 20%, nell’ipotesi di rate mensili
  • ora invece sono state esclusi i casi di risoluzioni consensuali, dimissioni non per giusta causa, raggiungimento dell’età per andare in pensione, licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, così come anche non si potrà più richiedere la sospensione della rata nei casi di sostenimento di spese mediche o di assistenza domiciliare oltre 5mila euro, i costi di ristrutturazione particolarmente onerosi o l’aumento della rata del mutuo variabile di almeno il 20%

1 commento:

Anonimo ha detto...

quando questi ne prenderanno una, cascherà il mondo. IIncapaci ne ho visti e conosciuti ma questi sono nell'olimpo: irragiungibili

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